Conoscere il codice stradale dà maggiore sicurezza a te e migliora il rapporto con gli altri utenti evitando di creare possibili situazioni di pericolo e disagio.

Di seguito vi segnaliamo i principali punti del codice della strada per conoscere i doveri e i diritti di: Ciclisti, pedoni e disabili.

3 cose sono importanti sulla strada: prudenza, prudenza, prudenza.

Riferimenti normativi

Art 2 CdS. Classificazione delle strade A,B,C,D,E,F,

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada

Art 50 CdS Le biciclette a pedalata assistita sono assimilate alle semplici biciclette se sono dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione sia progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Art. 182. Circolazione dei velocipedi.

  • I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
  • I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
  • Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
  • I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
  • È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino  fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68,comma5.
  • I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
  • Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
  • Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
  • I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
  • Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
  • La sanzione è da euro 33,60 a euro 137,55 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada Circolazione ciclistica DM 577  1999

  • In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata prevalentemente su strade locali e, laddove sia previsto che si svolga con una consistente intensità su strade della rete principale,(in tal caso)
  • la stessa va adeguatamente protetta attraverso la realizzazione di piste ciclabili.
  • In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle strade indicata nel decreto legislativo
  • 30 aprile 1992, n. 285, è da osservare che sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade extraurbane principali, la circolazione ciclistica è vietata, ai sensi dell’articolo 175 del suddetto decreto legislativo, e da indirizzare sulle relative strade di servizio (se esistono);
  • sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento(prolungamento di via Roma ed il circuito C,A, Dalla Chiesa , Euterpe, Panzini ecc,) le piste ciclabili -ove occorrano – devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi; sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che in sede propria,
  • anche su corsie riservate; sulle strade locali urbane, le piste ciclabili – ove occorrano devono essere sempre realizzate su corsie riservate (con senso di marcia concorde alla circolazione degli altri veicoli)