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Art.1
Costituzione, denominazione e sede
1. A norma dell’art. 36 e seguenti del codice civile è costituita con sede in Rimini via XX III settembre n° 124, l’Associazione di volontariato denominata “Pedalando e Camminando…”.
Nel caso in cui la sede legale dell’Associazione dovesse trasferirsi nell’ambito del territorio di Rimini, lo Statuto si ha per aggiornato automaticamente.
2. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

Art.2
Scopi e finalità
1. L’Associazione opera, in attività di volontariato principalmente a favore di soggetti terzi a tutela dei diritti dell’individuo con particolare attenzione ai soggetti deboli, favorendo l’eliminazione delle barriere architettoniche per agevolare la mobilità in generale ed in particolare la mobilità lenta. L’Associazione quindi intende promuovere e tutelare l’uso della bicicletta e altre modalità eco-compatibili in un quadro di salvaguardia ambientale e di riqualificazione urbana, tutto ciò al fine di riconoscere pari dignità a pedoni e ciclisti poiché il diritto alla mobilità è un diritto di tutti.
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di orientare le sue azioni al dialogo e confronto con i soggetti politici, con amministratori e tecnici. Tali azioni potranno essere svolte in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti o soggetti privati aventi finalità simili che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione.
A tale scopo potranno essere istituite apposite Commissioni tematiche.
3. Le attività che l’Associazione si propone di svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
– Promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice ed ecologico sia per finalità scuola-lavoro che ludico ricreative e per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio;
-Proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione dell’uso della bicicletta;
-Proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni, disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità;
Organizzare iniziative di sensibilizzazione pubblica contro i danni ambientali e sociali causati dall’uso improprio del mezzo a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso.
– Attuare qualsiasi iniziativa atta a monitorare e denunciare qualsiasi forma di illegalità, illogicità ed incompatibilità sotto il profilo socio-ecologico per la tutela della persona e dell’ambiente in un contesto di pubblico interesse.
-Promuovere l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
4. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
5. L’Associazione allo scopo di potenziare la sua azione può aderire ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Art.3
Risorse economiche-Fondo comune
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
2. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art.4
Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono componenti dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’ Associazione.

Art.5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
2. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
3. La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro i primi due mesi di ogni anno;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l’istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
f) per decesso.
4. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6
Doveri e diritti degli associati
1. I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Associazione;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell’ Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art.7.
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Collegio dei revisori dei Conti, organo facoltativo;
f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8
L’Assemblea
1.L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Comitato Direttivo;
c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
d) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4 L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione e relativa destinazione del patrimonio da devolvere ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.
5 L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria, prima di iniziare i lavori, nomina ogni volta un proprio Presidente diverso dal Presidente del Comitato Direttivo ed un Segretario.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6 L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
7 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.9
Il Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 19 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati che non ricoprono incarichi politici.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato Direttivo decada dall’incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.
3.Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti con deleghe specifiche.
4.Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5.Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6.Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche telematica (e-mail), da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7.I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente
1.Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
2.Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza ed impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
3.Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

Art.11
La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è formata da un numero massimo di 9 membri.
Costituiscono la Giunta Esecutiva il Presidente, il Vice-presidente e gli altri componenti che il Comitato elegge su proposta del Presidente.
I membri della Giunta Esecutiva restano in carica tre anni, e cessano automaticamente con la cessazione delle cariche del Comitato Direttivo.
La Giunta Esecutiva, mero organo esecutivo, ha tra l’altro i seguenti compiti:
– propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
– svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione;
– attua le iniziative e le attività deliberate dal Comitato Direttivo;
– adotta le decisioni urgenti, salvo successiva ratifica del Comitato Direttivo.
-predispone la bozza del bilancio da sottoporre al Comitato Direttivo;

Art.12
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni.
Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione della Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili nel rispetto dello statuto.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto; il Collegio predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’Organo giudicante del sodalizio. Esso decide sulle controversie tra gli organi dell’associazione e tra questi e i singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole delle vertenze. E’ costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Probiviri emette decisioni inappellabili e vincolanti, fa eccezione il provvedimento di radiazione, appellabile davanti l’Assemblea dei soci. Il Collegio elegge fra i propri componenti il Presidente.

Art. 14
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Art.15
Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.
Art. 16
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Statuto approvato all’unanimità nell’Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, a Rimini il 29.04.2009.

Il Presidente
Rossi Gianfranco
Il Segretario
Bilancioni Enrico